Titolo I Denominazione - Sede - Scopi – DurataArt. 1 L’ASSOCIAZIONE “MEDICINA-DIALOGO-COMUNIONE” (M.D.C) è un’associazione senza fini di lucro. L’Associazione ha sede in Via E. Medi 2, 00047 Marino (Roma). L’associazione potrà istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 L’Associazione ha lo scopo di:
- promuovere iniziative di carattere culturale ispirate ad un’antropologia medica basata sul rispetto del valore e della dignità della vita umana e sullo scambio di esperienze attinenti l’ambito professionale;
- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione d’altri organismi ed enti culturali, politici, religiosi, sociali, economici ed istituzionali attività culturali quali incontri, convegni, corsi di formazione anche professionale, mostre e altro di carattere regionale, nazionale e internazionale;
- svolgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;
- promuovere scambi con altre associazioni ed enti aventi oggetto analogo al proprio e stabilire con gli stessi tutti quei rapporti che siano ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 3 L’Associazione ha durata illimitata.
Titolo II SociArt. 4 I soci si distinguono in: a) Soci fondatori b) Soci ordinari c) Soci sostenitori d) Soci onorari
Art.5 L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni: - presentazione della domanda; - accettazione senza riserve del seguente statuto; - versamento della quota di euro 100. La domanda, deve essere inoltrata per iscritto dal richiedente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'aspirante socio a maggioranza dei consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo potrà non accettare la domanda di ammissione pur in presenza dei suddetti requisiti, con deliberazione motivata da comunicare al richiedente.
Art. 6 Sono Soci fondatori i promotori ed i firmatari dell’atto costitutivo.
Sono Soci ordinari coloro che, avendo desiderio di collaborare attivamente nell’Associazione, richiedano di farne parte facendone domanda.
Sono Soci sostenitori coloro che, condividendo lo statuto, intendono contribuire allo sviluppo dell’attività dell’Associazione in denaro o in natura con un contributo di almeno Euro 500. Devono essere presentati da due soci.
Sono Soci onorari coloro che per il loro prestigio e per il contributo dato al raggiungimento delle finalità sociali vengono riconosciuti tali a maggioranza dall’Assemblea.
Ogni socio ha diritto di voto ed è eleggibile per la nomina degli Organi Collegiali.
Art. 7 Tutti gli incarichi nell’ambito dell’Associazione sono uniformati al principio del volontariato e della gratuità.
Art. 8 Tutti i Soci dell’Associazione hanno l’obbligo di tenere un comportamento irreprensibile e che, comunque non arrechi, anche indirettamente, pregiudizio all’Associazione. I soci hanno diritto di essere informati periodicamente dell'attività del Consiglio e delle iniziative che intende intraprendere.
Art. 9 Il socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, con effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Associazione della notifica stessa.
Il recesso non dà diritto a restituzione di quanto eventualmente versato.
Art. 10 In presenza di gravi motivi, quali un comportamento pregiudizievole alle finalità ed al prestigio dell’Associazione, il mancato adempimento ai doveri inerenti alla qualità di socio e/o gli impegni assunti verso l’Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento. Titolo III PatrimonioArt. 11 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote iniziali versate in sede di atto costitutivo, dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche e dalle quote dei soci ordinari e sostenitori.
Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere distribuiti agli associati, neppure attraverso forme indirette.
L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell’associazione. Titolo IV Organi dell’AssociazioneArt. 12 Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente e il Vice Presidente
Art. 13 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, mediante delega scritta. Ogni Socio non può rappresentarne più di cinque.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione:
1) almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio e per deliberare le direttive programmatiche per l’anno successivo;
2) ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
3) ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea inoltre:
a) elegge il Consiglio Direttivo e determina il numero dei componenti;
b) approva gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto Sociale;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) nomina i soci onorari;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da un socio scelto tra i presenti.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della seduta, al quale è affidata la redazione del relativo verbale e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale della seduta sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per la modifica degli statuti dell’associazione viene richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione viene richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti a libro soci.
Art. 14 L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in prima ed in seconda convocazione, a distanza almeno di 24 ore, con l’indicazione dell’ordine del giorno mediante avviso scritto o con altro mezzo anche elettronico almeno 8 giorni prima della data fissata.
Art. 15 Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 3 membri secondo le decisioni dell’assemblea dei soci che ne determina il numero.
Nell’ipotesi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione per cooptazione , chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione senza alcuna eccezione, ed ha tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; in particolare:
- elegge nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere;
- approva e presenta all’Assemblea dei soci il bilancio
- delibera sulle domande presentate per l’ammissione a socio;
- esegue le direttive programmatiche su indirizzo dell’Assemblea;
- delibera sui casi di decadenza ed esclusione da socio.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario mediante lettera o altra comunicazione anche elettronica spedita almeno 5 giorni prima.
Può riunirsi anche a seguito di autoconvocazione su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Art. 17 Il Presidente e il Vice Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Essi potranno quindi rappresentare l’Associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituti privati e pubblici.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
Le funzioni di Presidente sono esercitate in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Art. 18 Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità ed i rapporti economico-finanziari con i terzi; provvede alla compilazione del bilancio da sottoporre annualmente al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea; custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell’Associazione che gli venga affidato, esegue le istruzioni impartitegli dal Consiglio Direttivo in ordine alle sue funzioni e agli adempimenti assegnatigli.
Art. 19 Il Consiglio Direttivo può dar vita ad un comitato tecnico – scientifico, composto da non meno di due membri, di nomina consigliare.
Il Comitato avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso.
Potrà, anche in maniera autonoma, esprimere pareri e orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell’Associazione.
Il Consiglio sceglierà i membri del Comitato tra persone particolarmente impegnate nell’ambito della ricerca medica.
Art. 20 Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, hanno la durata di tre anni e i componenti possono essere rieletti. Titolo V Esercizio socialeArt. 21 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo, predisposto il bilancio lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Titolo VI Scioglimento Art. 22 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affine e senza scopi di lucro e che utilizzeranno detto patrimonio per fini di utilità sociale.
In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 23 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto Sociale, si intendono richiamate e trascritte tutte le norme previste e contenute nel Codice Civile.
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